Dopo l’introduzione del DL 145/2023, arrivano i chiarimenti sugli affitti brevi per quanto riguarda CIN, sanzioni e gli adeguamenti in materia di sicurezza antincendio.
Il 1° settembre 2024 sono infatti entrate in vigore le nuove disposizione previste dall’art. 13 del DL Anticipi.
Se sei un proprietario di case vacanze per affitti brevi devi ora essere in possesso del CIN (Codice Identificativo Nazionale) per poter continuare ad affittare le tue abitazioni.
Per farlo, devi accedere al portale BDSR (Banca Dati Strutture Ricettive) tramite la tua identità digitale e fare la richiesta con un processo semplificato.
Alla domanda dovrai anche allegare una dichiarazione sostitutiva che attesti la presenza dei requisiti di sicurezza previsti dallo stesso art. 13 del DL 145/2023.
Il precedente termine di novembre per la messa a norma delle abitazioni per affitti brevi per l’ottenimento del CIN è però cambiato.
È slittato infatti al 1° gennaio 2025 il termine ultimo per ottenerlo e mostrarlo all’esterno delle abitazioni e sui portali di annunci come Booking o AirBnB.
Entro questa data però non c’è solo l’obbligo di richiedere il CIN. Bisogna anche dotare, quindi, l’abitazione dei dispositivi di sicurezza antincendio indispensabili per continuare ad affittare e non andare incontro a sanzioni.
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Come già ricordato su questo sito, il decreto impone che le abitazioni destinate ad affitti brevi, gestiti in forma imprenditoriale e non imprenditoriale, debbano essere munite di:
- estintori portatili a norma di legge.
- dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti.
Inoltre, dispositivi devono essere dotati di allarme per avvertire gli occupanti del pericolo.
Le unità immobiliari per affitti brevi gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono essere, poi, munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
In seguito all’entrata in vigore delle nuove norme di sicurezza antincendio per gli affitti brevi, molti proprietari di case si sono trovati a fare i conti con diversi dubbi.
Quale e quanti estintori installare, quali tipi di rilevatori e dove disporli, se fosse o meno obbligatoria la manutenzione…
Dubbi che hanno reso più problematica la messa in sicurezza delle abitazioni e che hanno rallentato l’adeguamento alle nuove normative.
Per questo il Ministero del Turismo ha risposto a molte domande, rilasciando una serie di chiarimenti sugli affitti brevi.
Decorrenza obblighi
ll termine dal quale bisogna rispettare le normative di sicurezza indicate dall’art. 13 ter, comma 7 del Decreto Legge n. 145/2023 coincide con l’acquisizione ed esposizione del CIN.
Infatti, il Decreto Legge n. 145/2023 prevede che il CIN sia rilasciato dopo la presentazione sul portale BDSR di un’istanza a cui allegare una dichiarazione sostituiva attestante la sussistenza dei requisiti di sicurezza.
Attività svolta non in forma imprenditoriale
Gli obblighi relativi alla sicurezza antincendio riguardano anche le attività non svolte in forma imprenditoriale.
Questo è uno dei chiarimenti sugli affitti brevi più importanti, perché si era creata molta confusione su chi dovesse adeguarsi.
Obbligo per Bed&Breakfast e Affittacamere
I B&B e gli affittacamere o altre tipologie di strutture ricettive non sono soggette alle direttive del DL 145/2023.
Questo perché sono già soggetti ad altri obblighi in materia di sicurezza.
Affitto breve di una sola stanza
Anche singole porzioni di unità immobiliari, se affittate con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, devono essere dotate di tutti i requisiti e dispositivi di sicurezza.
Stabile in cui si trova l’appartamento già dotato di dispositivi di sicurezza
Chi mette in affitto l’appartamento dovrà essere sicuro che il condominio in cui si trova rispetti già tutte le normative relative alla sicurezza antincendio.
Requisiti dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti
I dispositivi devono avere almeno la funzione di segnalazione dell’allarme, adatta ad avvertire rapidamente gli occupanti del pericolo.
Inoltre, come buona pratica di sicurezza, i sistemi di sicurezza devono essere realizzati e manutenuti in efficienza conformemente alle norme tecniche rilasciate dagli enti di normazione nazionali o internazionali e alle istruzioni del fabbricante e dell’installatore.
Esonero obbligo dispositivi di rilevazione
Sono esonerati dall’obbligo di installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i proprietari di unità immobiliari non dotate di impianto a gas.
L’obbligo però non si applica solo se è escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
Quest’ultimo resta un punto un po’ controverso, perché all’interno di un condominio possono esserci più appartamenti con diversi tipi di impianti, anche a gas.
Il pericolo di perdite e incendi è quindi comunque presente nell’intero stabile ed è così raccomandabile installare comunque i rilevatori di gas e monossido.
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Dopo aver visto gli ultimi chiarimenti sugli affitti brevi rilasciati dal Ministero del Turismo, ti ricordo i principali adempimenti per rispettare la normativa e ottenere il CIN.
Gli estintori portatili per le case vacanze per affitti brevi.
Nelle case vacanze è obbligatorio installare estintori portatili certificati e a norma di legge, da posizionare in luoghi accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo.
La normativa stabilisce l’installazione di almeno un estintore portatile ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
Ad esempio, se la struttura presenta tre piani da 50 metri quadri ciascuno, saranno necessari almeno tre estintori.
Secondo l’art. 13 ter n. 7 del D.L. 145-2023 conv. in L. 191-2023, “per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.
Tra gli estintori portatili noi consigliamo un idrico a schiuma da 6 litri, omologato per classi di Fuoco A e B e testato su focolai di classe F come da norma UNI 3/7:2008.
È un estintore adatto all’uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000V a una distanza di 1 metro.
Oltre ai fuochi di tipo B e A, è testato e utilizzabile anche su fuochi generati da oli combustibili di natura vegetale e/o animale, cioè i fuochi di tipo F.
È quindi perfetto per contrastare focolai che possono scaturire nelle cucine sui fornelli, tra le principali cause di incendi domestici.
Impiegare un estintore non testato per questi incendi può essere molto pericoloso. Un idrico non testato per la classe F può provocare un’esplosione, diffondendo olio e fiamme nell’ambiente circostante.
Con gli estintori a CO2 o quelli a polvere, invece, si rischia di fare più danno che altro, mettendo in pericolo la casa, gli arredi e chi li utilizza. Con anche ingenti danni economici.
L’impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un’improvvisa riduzione della visibilità.
Questo potrebbe compromettere l’orientamento di chi si trova negli alloggi durante l’esodo in emergenza o rendere più difficili altre operazioni di messa in sicurezza.
Inoltre, la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti, oltre a danneggiare e sporcare arredamenti e interni.
Ti sconsiglio fortemente quindi di acquistare un estintore qualsiasi per la casa vacanza, senza controllare omologazioni e istruzioni per l’impiego.
Infatti, gli adempimenti richiesti dal nuovo decreto rischiano di spingere molti proprietari di casa a darsi all’antincendio fai da te.
Ma questo è solo il modo per andare incontro a drammatici incidenti e rischiare di prendersi delle pesanti sanzioni da parte delle autorità.
Ti ricordo infatti che secondo il Decreto Anticipi rischi multe da 600 a 6000 euro in caso di mancata installazione del corretto estintore nelle case vacanze.
Evita quindi di affidarti a portali di e-commerce come Amazon o Alibaba. Potresti acquistare un estintore non adatto e non omologato. Finendo anche per essere abbandonato nella successiva manutenzione.
Per legge, infatti, gli estintori da installare nei luoghi di lavoro, e quindi nelle case vacanze, devono avere l’omologazione.
E devono seguire una corretta manutenzione.
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I rilevatori di monossido di carbonio e gas combustibili per le case vacanze per affitti brevi.
Oltre agli estintori, nelle case vacanze per affitti brevi è obbligatorio installare anche rilevatori per monossido di carbonio (CO) e per gas combustibili, come il metano e il GPL.
Il rilevatore di monossido di carbonio (CO) è un dispositivo che fa scattare un allarme non appena nell’aria viene rilevata una quantità troppo elevata di monossido di carbonio.
Il dispositivo deve essere conforme alla norma europea EN 50291-1/2010 “Apparecchi elettrici per la rilevazione di monossido di carbonio in ambienti domestici”.
I rilevatori di gas GPL e di metano hanno lo scopo di segnalare la presenza di una fuga di gas prima che si presentino i sintomi dell’intossicazione. Infatti, questi gas sono incolore e inodore e non hanno effetti irritanti.
Pertanto, possono provocare una grave intossicazione senza che la persona si renda conto di quello che le sta succedendo.
Solitamente, il GPL e il metano vengono espulsi con gli altri prodotti della combustione. Tuttavia, in alcune circostanze, il gas non espulso inizia a saturare l’ambiente.
I rivelatori di gas metano e GPL, conformi alla norma europea EN 50194 e certificati IMQ, avvisano tramite un segnale ottico e acustico della presenza di gas nell’ambiente in cui sono installati.