Come il decreto GSA cambierà i corsi antincendio e la gestione della sicurezza e manutenzione sui luoghi di lavoro

Sei pronto ad affrontare tutti gli aggiornamenti che porterà il decreto GSA su corsi antincendio, piano d’emergenza e formazione? L’appena trascorso 2021 sarà ricordato come l’anno che ha segnato una vera e propria rivoluzione nella gestione della sicurezza e manutenzione antincendio.

Sono, infatti, ben tre i nuovi decreti pubblicati in Gazzetta e che tra poco meno di un anno entreranno effettivamente in vigore.

Il primo è stato il Decreto Controlli di cui ti ho già parlato in questo articolo. Un decreto che già da solo ha stravolto il settore, definendo una volta per tutte la figura del manutentore antincendio. E obbligando tutti gli addetti a un’adeguata formazione per ottenere la certificazione di manutentore antincendio.

Poi sono stati emanati altri due nuovi decreti ministeriali. Contengono tutti i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Completando quanto già trattato nel DM Controlli.

Il Decreto GSA è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre 2021.

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Va da sé che tutti quanti, compreso te, dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni. Come sempre in questo settore, avere la forza e la costanza di stare aggiornati è fondamentale.

Perché, se al prossimo controllo ti farai trovare impreparato, e magari con la manutenzioni fatte da aziende non certificate, non avrai certo scuse.

La legge non ammette ignoranza, lo sai. E non ammette neanche che tu rimanga indietro, con impianti non idonei e norme di sicurezza non rispettate. Certo non saresti il primo, ma è meglio evitare multe, sanzioni e chiusure forzate dell’attività.

Ma cosa dice il Decreto del 2 settembre 2021, il cosiddetto Decreto GSA su corsi antincendio e piano d’emergenza?

Intanto partiamo dal nome esteso: DM 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”.

Questo decreto è chiamato più brevemente GSA (Gestione Sicurezza Antincendio). È incentrato sulla formazione dei singoli lavoratori e sulla strategia S.5 sulla gestione della sicurezza antincendio.

Contiene i criteri di gestione in esercizio e in emergenza della sicurezza antincendio dell’attività lavorativa. Specifica anche gli obblighi del datore di lavoro per la stesura del piano di emergenza.

Inoltre stabilisce le nuove modalità di formazione degli addetti antincendio e le competenze richieste dai docenti che provvederanno alla formazione.

In sintesi, gli allegati al DM sono 5:

  • Gestione della sicurezza antincendio
  • Gestione della sicurezza antincendio in emergenza
  • Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio
  • Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio
  • Corsi di formazione e di aggiornamento dei documenti dei corsi antincendio.

Vediamoli brevemente uno per uno i punti del decreto GSA su corsi antincendio e piano d’emergenza.

Il piano d’emergenza.

Ci sono novità importanti. Innanzitutto la necessità di dotarsi di un piano di emergenza non solo in base ai lavoratori presenti. Il datore di lavoro deve tenere conto del numero effettivo di persone che occupano l’edificio in cui ha sede l’attività.

Nei seguenti luoghi di lavoro il datore di lavoro non è obbligato alla redazione del piano di emergenza. Rimane comunque la necessità di adottare tutte le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

  • Luoghi di lavoro con meno di 10 lavoratori;
  • quelli aperti al pubblico con meno di 50 persone contemporaneamente
  • attività che NON rientrano nell’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011.

Le misure, che comunque devi riportare nel DVR o nel documento compilato in base alle procedure, possono essere semplificate e ridursi a planimetria e indicazioni schematiche.

Tra i contenuti necessari nel piano di emergenza, ricordati che devi riportare i nomi dei lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

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Informazione e formazione dei lavoratori.

Il datore di lavoro deve adottare misure finalizzate a fornire ai lavoratori adeguata informazione e formazione sui rischi d’incendio.

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi legati alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio.

Ma non basta. Dovranno anche svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nel decreto.

In realtà, in questo caso, rispetto alla normativa precedente a cambiare principalmente sono questi aspetti:

  • l’aggiornamento degli addetti avrà frequenza almeno quinquennale dalla data di svolgimento dell’ultimo corso e sarà obbligatorio dalla data di entra in vigore del decreto;
  • chi alla data di entrata in vigore avrà il corso di formazione o aggiornamento antincendio scaduto da più di 5 anni avrà un anno di tempo per effettuare l’aggiornamento. Altrimenti dovrà ripetere l’intero corso;
  • sono stati aggiornati i contenuti dei corsi antincendio per tutti i rischi. In particolare, ora sono obbligatorie le esercitazioni pratiche con uso di estintori portatili anche per il corso di tipo 1, prima denominato rischio basso;
  • viene riconosciuta la possibilità di effettuare la parte teorica della formazione con modalità FAD (formazione a distanza).

A cambiare quindi è la classificazione dei livelli di rischio e i corsi.

La logica del precedente DM 10 marzo 1998 essenzialmente è rimasta la stessa. Ma cambia la terminologia per individuare i 3 livelli di rischio. E ci sono delle modifiche per le attività di livello 3 (rischio alto): sono stati aggiunti gli stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso III e gli stabilimenti e impianti per lo stoccaggio di rifiuti.

Ecco come il decreto GSA cambia la classificazione delle attività e l’individuazione dei corsi antincendio da seguire.

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Attività di livello 1 (rischio basso).

Sono quelle non presenti ai punti successivi. In generale, le sostanze presenti e le condizioni di lavoro offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e non ci sono probabilità di propagazione delle fiamme.

Attività di livello 2 (rischio medio).

Sono i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3.

Si includono anche i cantieri temporanei e mobili dove ci sono sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere. Sono esclusi però quelli interamente all’aperto.

Attività di livello 3 (rischio alto).

Rientrano almeno le seguenti attività. Ti ricordo comunque che come datore di lavoro puoi decidere in base alla valutazione del rischio incendi di rientrare in questo livello.

  1. stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  2. fabbriche e depositi di esplosivi;
  3. centrali termoelettriche;
  4. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  5. impianti e laboratori nucleari;
  6. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
  7. attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
  8. aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  9. interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
  10. alberghi con oltre 200 posti letto;
  11. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  12. scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  13. uffici con oltre 1.000 persone presenti;
  14. cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  15. cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  16. stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

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In base a questa classificazione del decreto GSA crescente da 1 a 3 cambiano i contenuti minimi dei corsi antincendio.

I corsi per le attività di livello 1 prevedono 2 ore di teoria e 2 ore di pratica. L’aggiornamento prevede invece 2 ore di pratica.

Per le attività di livello 2 i corsi prevedono 5 ore di teorie e 3 ore di esercitazione pratica. In questo caso è previsto un aggiornamento di 2 ore di teoria e 3 di pratica.

Mentre i corsi per le attività di livello 3 hanno ben 12 ore di teoria e 4 di pratica, per un totale di 16. L’aggiornamento richiede invece 5 ore di teoria e 3 di pratica.

Per la formazione e aggiornamento della parte teorica, si possono usare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità di formazione a distanza di tipo sincrono.

I lavoratori incaricati della prevenzione antincendio per le attività elencate nell’allegato 4 del decreto (prevalentemente quello di livello 3) devono fare un esame alla fine del corso per ottenere l’attestato di idoneità tecnica.

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Infine cambiano anche i requisiti dei docenti che potranno tenere i corsi. I docenti non potranno più essere degli scappati di casa improvvisati.

Quindi d’ora in avanti dovrai stare ancora più attento a selezionare gli enti per svolgere i corsi. Pensando magari di risparmiare rivolgendoti al “cuggino” di un tuo amico, potresti spendere soldi e non ritrovarti niente in mano.

Perché magari il “cuggino” del tuo amico non ha i requisiti richiesti e l’attestato che ti ha rilasciato non vale niente.

Ecco quindi i requisiti dei docenti dei corsi antincendio secondo il decreto GSA.

I docenti dei corsi di formazione e aggiornamento devono possedere specifici requisiti, oltre al diploma di scuola secondaria di secondo grado, tra i quali:

  • Documentata esperienza come docenti in materia antincendio
  • Aver frequentato con esito positivo corso di formazione per docenti teorico/pratico erogato dal CNVVF
  • Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno
  • Personale cessato dal servizio nel CNVVF

Devono inoltre frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.

Alla data di entrata in vigore del decreto, sono qualificati i docenti in possesso di una documentata esperienza come formatori per la teoria di almeno cinque anni e con minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.

I corsi di qualificazione dei formatori, tenuti dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno durate e contenuti diversi se finalizzati alla sola parte pratica o solo alla parte teorica, oppure ad ambedue. I corsi si concluderanno con un esame finale, a cui segue l’obbligo di aggiornamento quinquennale.

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