Obblighi per la sicurezza Antincendio di case vacanze per affitti brevi

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La sicurezza antincendio delle case vacanze per gli affitti brevi è stata cambiata, apportando delle importanti novità a cui adeguarsi.

Il Decreto Anticipi, D.L. n. 145/2023 del 18 ottobre coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023 n. 191, ha introdotto l’art. 13-ter che riguarda la Disciplina delle locazioni per finalità turistiche.

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Se vuoi consultare il D.L. Anticipi clicca qui.

Il nuovo decreto introduce importanti norme per le locazioni brevi e le attività turistico-ricettive gestite nelle forme imprenditoriali, oltre al Codice Identificativo Nazionale (CIN).

Il D.L. Anticipi fornisce anche degli importanti obblighi e disposizioni sulle norme antincendio da applicare alle strutture per affitti brevi e case vacanze.

Ecco in sintesi i principali cambiamenti che l’art. 13 ter del D.L. Anticipi ha introdotto:

  1. Assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN): Il Ministero del Turismo assegnerà un CIN a tutti gli immobili adibiti all’accoglienza turistica con contratto di locazione. Nell’elenco sono ovviamente inseriti anche le locazioni brevi e le strutture alberghiere ed extralberghiere.
  2. Esposizione e Indicazione del CIN: I proprietari e i locatori dovranno obbligatoriamente esporre il CIN assegnato all’esterno dell’edifico e dovranno anche indicarlo in tutti gli annunci pubblicitari. Gli stessi obblighi sono previsti per legge anche per gli intermediari immobiliari e i gestori delle piattaforme online per la ricerca di case vacanze.
  3. Obblighi di comunicazione e di Sicurezza: Tutte le case e le strutture ad uso abitativo utilizzate per l’accoglienza e la locazione turistica dovranno rispettare dei precisi obblighi di sicurezza. Dovranno infatti essere dotate di estintori portatili e dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio. Inoltre hanno poi l’obbligo di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) allo sportello SUAP del Comune di ubicazione. Un obbligo che però vale solo per le attività turistiche di accoglienza e ricezione portate avanti forma di impresa.

Infine il Decreto stabilisce anche le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi fiscali, burocratici e di sicurezza antincendio delle case vacanze per gli affitti brevi:

  • assenza del CIN (da 800 a 8000 euro)
  • mancata esposizione del CIN (da 500 a 5000 euro)
  • mancata presentazione della SCIA (da 2000 a 10mila euro)
  • assenza dei requisiti di sicurezza richiesti (da 600 a 6000 euro per ogni violazione accertata).

La legge entra in vigore definitivamente dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di entrata in funzione della Banca Dati Nazionale e del portale per l’assegnazione del CIN.

Vediamo ora più nel dettaglio cosa è richiesto dal D.L. Anticipi per garantire la sicurezza antincendio delle case vacanze per gli affitti brevi.

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La grande novità della versione definitiva del D.L. Anticipi approvato lo scorso dicembre riguarda le dotazioni di sicurezza degli immobili destinati alla locazione turistica.

Le case vacanze dovranno essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, così come prescritti dalla normativa statale o regionale vigente.

In ogni caso, tutte le unità immobiliari dovranno essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti.

In particolare, scatta l’obbligo di far installare rilevatori di monossido di carbonio certificati, che potranno anche essere alimentati a batteria.

L’obbligo riguarda anche i rilevatori di GPL o gas metano certificati, che dovranno essere preferibilmente installati a corrente.

Oltre all’installazione, è prevista anche la manutenzione periodica dei rilevatori, che dovrà essere affidata a tecnici manutentori.

È quindi consigliabile rivolgersi ad un’azienda di manutenzione antincendio che esegua l’installazione secondo la regola dell’arte e che poi prenda in carico i rilevatori per la successiva manutenzione.

Lo stesso vale per l’installazione e la manutenzione degli estintori, anch’essi resi obbligatori per le case vacanze per gli affitti brevi secondo le normative del D.L. Anticipi.

Nelle case vacanze è quindi obbligatorio installare estintori portatili certificati e a norma di legge, da posizionare in luoghi accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo.

La normativa stabilisce l’installazione di almeno un estintore portatile ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Ad esempio, se la struttura presenta tre piani da 50 metri quadri ciascuno, saranno necessari almeno tre estintori.

E se su un piano sono presenti più appartamenti, dovrai installare un estintore in ognuno di essi.

Tra i vari estintori portatili ti consiglio un idrico a schiuma da 6 litri, omologato per classi di Fuoco A e B e testato su focolai di classe F come da norma UNI 3/7:2008. È un estintore inoltre adatto all’uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000V a un distanza di 1 metro.

Prevenzione e gestione emergenze

Gli ospiti delle abitazioni date in locazione per finalità turistiche devono essere adeguamente informati sulle precauzioni e i divieti da osservare, e precedentemente individuati dall’amministratore, e conoscere le azioni e i comportamenti da seguire in caso di emergenza.

Agli ospiti si dovrà anche comunicare quali numeri chiamare in caso di emergenza e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso.

In particolare, se gli ospiti hanno limitate capacità motorie si dovranno istruire sulle indicazioni previste per la gestione inclusiva dell’emergenza.

Quindi, il locatore deve informare gli ospiti sulle procedure di emergenza da seguire in caso d’incendio e sulle misure antincendio da osservare.

Quando entrano in vigore le normative antincendio per gli affitti brevi presenti nel D.L. Anticipi, legge 15 dicembre n 191?

Queste disposizioni entrano in vigore dopo 60 giorni la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso di entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

Ma non aspettare che sia troppo tardi, se vuoi evitare sanzioni e di perdere clienti.

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