Sai se il tuo condominio rispetta la nuova Regola Tecnica per la sicurezza antincendio delle facciate?

La sicurezza antincendio in un condominio è uno degli aspetti più delicati da gestire per un amministratore. E chiaramente per i condomini che in quegli edifici ci vivono.

In Italia, purtroppo, abbiamo un passato da vero e proprio Far West, tra regole poco chiare, interventi fatti a volte senza seguire le scadenze e attrezzature antincendio assenti.

Nel mio lavoro devo ammettere che molto spesso mi sono ritrovato in condomini in condizioni penose, con situazioni interne che non erano proprio il massimo in quanto a sicurezza antincendio.

Sono in particolare i garage interrati a colpirmi, non areati e con dentro un po’ di tutto. Materiale infiammabile, bombole del gas, combustibili, e tutto quello che certo non assoceresti mai alla sicurezza antincendio in un condominio.

Sono luoghi estremamente pericolosi, anche perché alcuni di questi si trovano in condomini concepiti anni e anni fa, con all’interno corridoio angusti, luci scarse, angoli ciechi…

In caso di incendio diventano dei luoghi molto pericolosi per gli inquilini del palazzo.

Se ti  ritrovi in questa mia descrizione, ti consiglio di prendere provvedimenti o di verificare con il tuo amministratore di condominio quali interventi fare per rimediare.

Ne va innanzitutto della tua sicurezza. E poi ci sono le norme da seguire obbligatoriamente per la sicurezza antincendio nel condominio.

Perché, per fortuna, negli ultimi anni si sono fatti moltissimi passi avanti e oggi la  normativa indica precisi interventi e aggiornamenti da eseguire nel campo dell’antincendio in un condominio. E non solo.

Ci sono delle importanti novità per la sicurezza antincendio nel condominio, e in particolare per tutti gli edifici di uso civile.

Il decreto 30 marzo 2022 con la nuova Regola Tecnica Verticale di prevenzione incendi “Chiusure d’ambito degli edifici civili” è stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2022. L’aggiornamento normativo è entrato effettivamente in vigore il 7 luglio 2022.

gazzetta ufficiale 8 aprile 2022

Innanzitutto, ti dico che è un passo importante, prima di tutto da un punto di vista normativo.

Rappresenta, infatti, un ulteriore avvicinamento all’allineamento delle norme nazionali sul comportamento al fuoco delle facciate al sistema normativo europeo.

Ma, al di là delle norme, è un provvedimento che aggiorna e migliora la sicurezza antincendio di ogni condominio.

Con questa nuova norma si vuole infatti limitare la propagazione degli incendi scoppiati all’interno e all’esterno dell’edificio.

Soprattutto dopo che gli incendi degli ultimi mesi hanno messo in evidenza numerose fragilità nella sicurezza antincendio di ogni condominio.

A dare una decisa accelerata sono stati gli ultimi incendi, in particolare quelli alla Torre del Moro a Milano dell’agosto 2021 e in un palazzo nel centro di Torino pochi giorni dopo.

Due incendi terribili, in cui le norme di sicurezza e gli impianti antincendio non hanno funzionato come avrebbero dovuto.

Come non hanno funzionato in tante altre situazioni simili che, purtroppo, continuano a ripetersi in tutto il paese.

Ma incidenti come quelli di Milano e Torino, in particolare, hanno messo in luce l’esigenza di riconsiderare l’azione delle fiamme nel sistema delle facciate. Sia all’interno che all’esterno.

Si è così reso necessario studiare ulteriormente come si propaga il fuoco attraverso le intercapedini. Per cercare così di ridurre ed eliminare gli eventuali incendi covanti e la possibilità di distacco di parti delle facciate.

Inoltre, con il Superbonus 110% sono stati realizzati molti interventi di efficientamento energetico. Questi hanno così richiamato l’attenzione sulla necessaria regolamentazione della sicurezza delle facciate esterne dei vari edifici.

Ecco il perché della necessità delle nuovi disposizioni della Regola Tecnica di prevenzione antincendio per le chiusure d’ambito negli edifici civili, come un condominio.

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antincendio condominio

Queste nuove direttive si applicano quindi a tutte le facciate e le coperture degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche. Queste ultime sono contenute nel decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015.

Gli edifici interessati dall’aggiornamento normativo sono quelli esistenti alla data dell’entrata in vigore e quelli di nuova realizzazione.

La norma innanzitutto definisce in modo chiaro e preciso la chiusura d’ambito dell’edificio.

Per chiusure d’ambito si intendono quindi le frontiere esterne degli edifici, sia ad andamento orizzontale che verticale.

Sotto questa definizione finiscono anche le frontiere esterne interrate o che si trovano tra diversi edifici, se si affacciano verso volume d’aria.

Nella nuova norma si trovano anche le caratteristiche che devono possedere le facciate e le coperture degli edifici civili.

Si prevede così una specifica disciplina antincendio per questi elementi costruttivi in un condominio.

La Regola Tecnica si applica alle chiusure d’ambito di edifici come ospedali e ambulatori, scuole, alberghiere, commerciali, uffici, condomini, con questi obiettivi di sicurezza antincendio:

  • limitare la propagazione di un incendio scoppiato dentro l’edificio, tramite le sue chiusure d’ambito;
  • evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio, come frammenti di facciata o parti danneggiate o incendiate. Questo perché, in caso di incendio, non compromettano l’esodo degli occupanti o il lavoro delle squadre di soccorso;
  • limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato fuori dall’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito. È il caso di incendi in edifici adiacente, sulla strada, alla base dell’edificio e così via.

La RTV Chiusure d’ambito degli edifici civili introduce quindi dei requisiti minimi. Si differenziano a seconda della dell’altezza degli edifici, all’uso a cui sono destinati e all’affollamento previsto. In particolare si prevede aggiornamento per strutture sanitarie.

Classificazione delle chiusure d’ambito per la sicurezza antincendio di un condominio

In base alle caratteristiche dell’edificio, si classificano le chiusure d’ambito in base alle quote dei piani e del numero degli occupanti.

  • SA: chiusure d’ambito di edifici con quote dei piani tra –1 metri fino 12 metri di altezza, con affollamento totale inferiore a 300 occupanti. Inoltre, non devono includere compartimenti con Rischio Rvita pari a D1 o D2 (degenze, terapia intensiva, sala operatoria) o edifici fuori terra, ad un solo piano.
  • SB: chiusure d’ambito di edifici non SA o SC;
  • SC: chiusure d’ambito di edifici con quota di piano superiore ai 24 metri.

antincendio condominio facciate

Requisiti minimi di reazione al fuoco dei materiali isolanti in facciata.

A seconda delle caratteristiche dell’edificio e delle tecnologie di coibentazione utilizzate, non sarà più possibile utilizzare alcune tipologie di materiali isolanti.

Cambiano anche i requisiti minimi di resistenza al fuoco della chiusura d’ambito.

Prevede di realizzare fasce di separazione (non più denominate fasce taglia fuoco) sia in facciata che in copertura, dove si trovano le proiezioni della compartimentazione interna, orizzontale (solai) e verticale (pareti).

Inoltre, introduce la protezione di porzioni di chiusura d’ambito, in cui sono presenti materiali combustibili e impianti energetici.

Le fasce di separazione in questione in facciata dovranno essere costruite con materiali con migliore comportamento al fuoco. Quindi secondo la classificazione di reazione al fuoco A1 o A2-s1,d0.

Così, per la sicurezza antincendio in un condominio si parla di classe di reazione al fuoco dell’intero sistema, non del solo pannello.

Ecco sinteticamente di seguito dove e come trova applicazione la nuova norma per la sicurezza antincendio nel condominio.

  • Sotto l’altezza antincendio di 12 metri non è richiesto alcun intervento
  • Tra 12 e i 24 m una classe di reazione al fuoco almeno in B-s2,d0
  • Sopra i 24 metri la B-s1,d0.
  • Per la divisione da combustibili o impianti termici è richiesta la A2-s1,d0
  • Le Fasce di separazione richiedono la A2-s1,d0 per la compartimentazione interna.

Questo vuol dire che da ora in poi i progettisti non possono più decidere basandosi sulle proprie valutazioni relative al cantiere o alla propria esperienza, ma devono rispettare la legge.

E anche tu, come amministratore di condominio o inquilino, sei responsabile della sicurezza e del rispetto della normativa antincendio nel tuo condominio. Accertandoti che l’edificio rispetti tutte le ultime normative.

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