Autorimesse e antincendio: tutti gli obblighi

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Autorimesse e antincendio: cosa rischi se non sei a norma nel 2026

La normativa antincendio autorimesse stabilisce obblighi differenti in base alla superficie, alle caratteristiche dell’edificio, alla posizione dei piani e ai rischi effettivamente presenti.

Una distinzione fondamentale riguarda la soglia dei 300 mq. Sopra questa superficie l’autorimessa rientra tra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco; sotto i 300 mq non è generalmente richiesta la SCIA antincendio, ma restano comunque necessarie una corretta valutazione del rischio e adeguate misure di sicurezza.

Questo riguarda autorimesse condominiali, aziendali e pubbliche, parcheggi pluriplano e parcheggi meccanizzati. E interessa ancora di più le strutture nelle quali sono presenti impianti elettrici datati, materiali depositati impropriamente o infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Se gestisci, amministri o possiedi un’autorimessa, nel 2026 devi inoltre considerare la conclusione del regime transitorio previsto per la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio.

Vediamo quindi cosa prevede oggi la normativa antincendio per le autorimesse, quali requisiti verificare e cosa cambia dal 26 settembre 2026.

Quando un’autorimessa è soggetta ai controlli antincendio dei Vigili del Fuoco

La soglia è netta e non lascia spazio a interpretazioni: superficie coperta superiore a 300 mq. Sopra quella soglia, autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e parcheggi meccanizzati rientrano nel punto 75 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 e devono presentare la SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Perché proprio 300 mq? Non è un numero scelto a caso: corrisponde, secondo le stime tecniche alla base del decreto, alla superficie oltre la quale il carico d’incendio complessivo (la somma del potenziale calorifico di tutti i veicoli e materiali presenti) supera una soglia critica per la gestione dell’emergenza con i soli mezzi ordinari.

Sotto i 300 mq non scatta l’obbligo di SCIA. Ma attenzione: questo non significa che la tua autorimessa sia automaticamente “a posto” — significa solo che non è sottoposta al controllo preventivo dei Vigili del Fuoco. La responsabilità di rispettare comunque criteri di sicurezza resta intera, come vedremo tra poco.

La regola che oggi decide tutto per autorimesse e antincendio: DM 15 maggio 2020

Le autorimesse pubbliche e private, i parcheggi pluriplano e quelli meccanizzati con superficie complessiva coperta superiore a 300 mq rientrano nell’attività 75 dell’Allegato I al DPR 151/2011 e sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi.

Per la progettazione antincendio il riferimento principale è rappresentato dal Codice di prevenzione incendi, approvato con il DM 3 agosto 2015, e dalla Regola Tecnica Verticale V.6 introdotta dal DM 15 maggio 2020.

La RTV V.6 è entrata in vigore il 19 novembre 2020 e ha sostituito il precedente DM 1° febbraio 1986. La nuova regola non valuta l’autorimessa solamente in base alla superficie, ma considera anche le caratteristiche degli occupanti, la quota dei piani, la configurazione dell’edificio e gli ulteriori rischi presenti.

Per le autorimesse esistenti, per i progetti già approvati e per le attività interessate da precedenti procedimenti di prevenzione incendi, l’individuazione della disciplina applicabile deve essere effettuata da un professionista antincendio, verificando la documentazione e la storia autorizzativa della struttura.

Per questo non è sufficiente applicare automaticamente regole generiche o riferimenti normativi superati. Bisogna prima ricostruire la situazione reale dell’autorimessa e stabilire quali disposizioni siano applicabili al caso concreto.

Normativa antincendio autorimesse sotto i 300 mq

Le autorimesse con superficie complessiva non superiore a 300 mq non rientrano normalmente nell’attività 75 del DPR 151/2011 e, quindi, non sono soggette alla presentazione della SCIA antincendio prevista per le autorimesse sopra soglia.

Questo non significa, però, che possano essere utilizzate senza alcuna misura di sicurezza.

La Nota dei Vigili del Fuoco n. 17496 del 18 dicembre 2020 contiene una guida tecnica non cogente, predisposta per fornire ai progettisti un riferimento nella valutazione delle autorimesse sotto i 300 mq.

La guida distingue due classi dimensionali:

  • Autorimesse A1: superficie fino a 100 mq;
  • Autorimesse A2: superficie superiore a 100 mq e fino a 300 mq.

Non si tratta di due diversi livelli di pericolosità, ma di una classificazione basata sulla superficie complessiva dell’autorimessa.

Requisiti indicati per le autorimesse A1

Per le autorimesse fino a 100 mq la guida tecnica indica, tra gli altri, i seguenti requisiti:

  • resistenza al fuoco almeno pari a 30 per le strutture portanti e di compartimentazione delle autorimesse non isolate;
  • resistenza al fuoco almeno pari a 15 per le autorimesse isolate;
  • aperture per lo smaltimento di fumo e calore con superficie utile complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa;
  • un sistema di vie di esodo che permetta agli occupanti di raggiungere autonomamente un luogo sicuro;
  • impianti tecnologici progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell’arte;
  • almeno un estintore con capacità estinguente minima 21A 89B quando l’autorimessa è destinata a più di tre veicoli.

Requisiti aggiuntivi indicati per le autorimesse A2

Per le autorimesse con superficie superiore a 100 mq e fino a 300 mq devono essere considerati i requisiti previsti per le A1 e alcune indicazioni aggiuntive:

  • le comunicazioni con locali aventi diversa destinazione devono essere protette con porte almeno E30, salvo le eccezioni previste dalla guida;
  • le eventuali vie di esodo unidirezionali devono avere una lunghezza massima di 30 metri;
  • le vie di esodo orizzontali devono avere una larghezza non inferiore a 800 millimetri;
  • le vie di esodo verticali devono avere una larghezza non inferiore a 900 millimetri, salvo le eccezioni previste;
  • gli estintori 21A 89B devono essere distribuiti in modo che il percorso per raggiungere quello più vicino non superi 30 metri;
  • ogni apertura che contribuisce allo smaltimento di fumo e calore deve avere una superficie utile non inferiore a 0,1 mq.

Queste indicazioni non sostituiscono la valutazione del rischio e non possono essere applicate automaticamente a qualsiasi garage.

Configurazione, comunicazioni con altri locali, quota dei piani, impianti e rischi aggiuntivi devono essere verificati nel caso concreto da un tecnico competente.

I numeri che contano davvero quando si parla di autorimesse e antincendio

Al di là delle soglie di superficie, ci sono requisiti tecnici concreti che determinano se un’autorimessa è davvero protetta o solo “probabilmente a posto”:

  • Resistenza al fuoco delle strutture portanti: almeno classe 30 (15 per le autorimesse isolate, cioè non addossate ad altri edifici)
  • Aperture di smaltimento fumo e calore: superficie non inferiore a 1/40 della superficie in pianta dell’autorimessa
  • Vie di esodo unidirezionali: lunghezza massima 30 metri senza interruzioni
  • Estintore obbligatorio (capacità estinguente minima 21A 89B) per autorimesse con più di 3 posti auto
  • Segnaletica chiara su divieti (fiamme libere, lavorazioni a caldo, deposito di carburanti) e vie di fuga

Questi numeri non sono soglie arbitrarie scritte a tavolino. Ogni valore deriva da simulazioni e prove reali su come si comporta un incendio in un ambiente chiuso con veicoli. Quanto tempo impiega il fumo a saturare l’aria respirabile, quanto calore attraversa una parete di un dato spessore in un dato tempo, quanti metri una persona riesce a percorrere in sicurezza prima che le condizioni diventino critiche.

I 30 metri delle vie di esodo, per esempio, corrispondono al tempo massimo stimato prima che la visibilità si riduca sotto la soglia di sicurezza in un incendio da veicolo di medie dimensioni.

Sapere che questi numeri esistono è un conto. Sapere se la tua autorimessa li rispetta davvero è un altro.

Non affidarti a una stima approssimativa o a quello che “si dice in giro”: clicca il pulsante qui sotto e richiedi una consulenza gratuita con i tecnici Natalini. Verificheremo ogni punto elencato sopra, con un sopralluogo reale.

Tecnici manutentori qualificati: cosa cambia dal 26 settembre 2026

Tecnici manutentori qualificati: cosa cambia dal 26 settembre 2026

Il DM 1° settembre 2021, conosciuto come Decreto Controlli, ha introdotto la figura del tecnico manutentore qualificato.

Il regime transitorio previsto per consentire agli operatori di ottenere la qualificazione termina il 25 settembre 2026.

Di conseguenza, dal 26 settembre 2026 l’attività di manutenzione dei presidi antincendio potrà essere svolta esclusivamente da tecnici in possesso dell’attestato di qualificazione previsto dal Decreto Controlli e dalle successive circolari applicative.

La qualificazione è riferita alle specifiche categorie di presidi antincendio. Un tecnico qualificato per la manutenzione degli estintori non è automaticamente qualificato anche per porte tagliafuoco, impianti di rivelazione, reti idranti o altri sistemi.

I Nulla Osta Transitori già rilasciati restano validi per il periodo previsto, ma in ogni caso non oltre il 25 settembre 2026.

Per il titolare dell’attività o per l’amministratore è quindi importante verificare che la ditta incaricata utilizzi tecnici qualificati per ogni tipologia di presidio presente nell’autorimessa.

Con il Sistema di Manutenzione Protetta, gli interventi vengono programmati affidando ogni controllo a tecnici in possesso dei requisiti richiesti per lo specifico presidio, con registrazione e gestione della relativa documentazione. Così non devi verificarlo tu ogni volta.

Normativa antincendio autorimesse con colonnine elettriche

Normativa antincendio autorimesse con colonnine elettriche

La presenza di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici non modifica automaticamente la classificazione A1 o A2 delle autorimesse sotto i 300 mq, perché questa distinzione dipende dalla superficie.

L’installazione delle infrastrutture di ricarica introduce però un impianto elettrico aggiuntivo che deve essere considerato nella valutazione del rischio incendio.

Il riferimento tecnico è rappresentato dalla Circolare dei Vigili del Fuoco n. 2 del 5 novembre 2018, contenente le linee guida per l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Gli elementi del sistema devono essere progettati, realizzati e mantenuti secondo la regola dell’arte. Le linee guida richiamano in particolare la CEI 64-8, parte 7, sezione 722, la serie CEI EN 61851 e la serie CEI EN 62196.

Tra le principali misure previste rientrano:

  • un dispositivo di sgancio di emergenza collocato in posizione segnalata e accessibile anche agli operatori di soccorso;
  • il sezionamento dell’impianto rispetto alle sorgenti di alimentazione;
  • il collegamento della stazione di ricarica al comando generale di sgancio elettrico, quando questo è presente nell’attività;
  • l’utilizzo delle modalità di ricarica ammesse dalle linee guida;
  • una cartellonistica specifica e facilmente visibile;
  • estintori portatili idonei all’impiego su impianti elettrici in tensione, in aggiunta a quelli già previsti, nella misura di uno ogni cinque punti di connessione o frazione;
  • controlli e verifiche periodiche adeguatamente documentati.

L’infrastruttura di ricarica non costituisce autonomamente un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. Quando viene installata all’interno di un’autorimessa già soggetta, deve però essere valutata come modifica dell’attività.

Se l’installazione viene realizzata nel rispetto delle linee guida, è normalmente considerata una modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio. Il responsabile deve acquisire immediatamente la documentazione che dimostra la conformità dell’impianto e documentare la modifica al Comando dei Vigili del Fuoco in occasione del rinnovo periodico.

Se invece vengono adottate soluzioni differenti da quelle indicate nelle linee guida, occorre valutare se la modifica sia rilevante e se debbano essere attivate le procedure previste dal DPR 151/2011.

Per questo non esiste una soluzione identica per tutte le autorimesse. Numero delle colonnine, potenza disponibile, caratteristiche dell’impianto elettrico, ubicazione e misure di emergenza devono essere valutati prima dell’installazione.

Per approfondire questo aspetto specifico, che riguarda sempre più autorimesse condominiali e aziendali, leggi anche la nostra guida sugli estintori per incendi da batteria al litio.

Cosa si rischia se l’autorimessa non rispetta la normativa antincendio

Le conseguenze di una mancata conformità dipendono dal tipo di autorimessa, dagli obblighi applicabili e dalla gravità delle irregolarità riscontrate.

In caso di controllo possono essere richiesti interventi di adeguamento e, nelle situazioni più gravi, possono essere adottati provvedimenti che impediscono la prosecuzione dell’attività o l’utilizzo dell’autorimessa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Possono inoltre applicarsi sanzioni amministrative o penali previste dalla normativa di prevenzione incendi e dalle disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

In caso di incendio, le eventuali responsabilità civili e penali vengono accertate considerando il ruolo delle persone coinvolte, gli obblighi loro attribuiti, le condotte concretamente tenute e il rapporto causale tra le omissioni e i danni verificatisi.

In un’autorimessa condominiale l’amministratore deve attivarsi, nell’ambito dei propri poteri e obblighi, per far verificare la situazione, informare i condomini e adottare o proporre gli interventi necessari. Una decisione assembleare non può rendere legittimo il mantenimento di una situazione contraria alle norme di sicurezza né escludere preventivamente eventuali responsabilità.

Il modo più efficace per ridurre questi rischi è verificare preventivamente la documentazione, l’efficienza dei presidi, la corretta manutenzione e l’eventuale necessità di adeguamenti.

Per capire nel dettaglio cosa comporta questo per chi amministra un edificio, leggi anche la nostra guida sulla responsabilità antincendio dell’amministratore di condominio.

Non è un rischio teorico da archiviare in un cassetto insieme alle altre scadenze burocratiche. È qualcosa che si materializza esattamente quando meno te lo aspetti. Un controllo a sorpresa, un guasto elettrico un martedì qualunque, e a quel punto non c’è più tempo per rimediare: c’è solo da gestire le conseguenze.

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Domande frequenti (FAQ) su autorimesse e antincendio

Quando un’autorimessa è soggetta a SCIA antincendio?

Quando la superficie coperta supera i 300 mq. In questo caso rientra nel punto 75 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 ed è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Cosa cambia per le autorimesse sotto i 300 mq?

Non è richiesta la SCIA, ma restano valide le indicazioni tecniche della Circolare 17496/2020, che distingue Classe A1 (fino a 100 mq) e Classe A2 (da 100 a 300 mq). Non sono obbligatorie per legge, ma sono lo standard di riferimento in caso di controllo o sinistro.

Cosa succede dal 26 settembre 2026 per la manutenzione antincendio?

Dal 26 settembre 2026, in base al Decreto Controlli (DM 1° settembre 2021), la manutenzione di impianti e presidi antincendio potrà essere svolta solo da tecnici in possesso dell’attestato di qualificazione rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Non sono previste ulteriori proroghe.

Quanti estintori servono in un’autorimessa?

Nelle autorimesse con più di 3 veicoli è obbligatorio almeno un estintore con capacità estinguente minima 21A 89B, oltre alla segnaletica dei divieti e obblighi.

Le colonnine di ricarica elettrica richiedono misure antincendio aggiuntive?

Sì. Gli incendi da batteria al litio (thermal runaway) si comportano diversamente da un incendio da carburante tradizionale e richiedono valutazioni e dispositivi specifici, non sempre previsti nelle autorimesse progettate prima della diffusione dei veicoli elettrici.

Chi è responsabile della conformità in un’autorimessa condominiale?

L’amministratore di condominio, che deve far rispettare la normativa antincendio e incaricare un tecnico per le pratiche necessarie. La giurisprudenza ha dichiarato nulle delibere che tenevano aperte autorimesse non a norma esonerando l’amministratore dalla responsabilità.

Cosa rischia chi non adegua l’autorimessa alla normativa?

Sospensione della SCIA antincendio, sanzioni amministrative e responsabilità civile e penale personale di titolare, amministratore o datore di lavoro in caso di controllo o incendio.

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